1. La Repubblica promuove la conservazione della memoria dei crimini nazifascisti assicurando la tutela e l'accesso ai relativi atti, documenti e testimonianze storiche.
2. Ai fini della presente legge, per crimine nazifascista si intende ogni crimine effettuato per motivi razziali, religiosi, politici, di nazionalità, di rappresaglia, fra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945, a danno di italiani o di cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, da singoli o da gruppi sotto la direzione o in associazione o comunque ideologicamente ispirati da:
a) il Governo della Germania;
b) il Governo della Repubblica sociale italiana;
c) il Governo di un territorio occupato dalla Germania o comunque costituitosi con l'assistenza o con la cooperazione della Germania.
1. Al fine di acquisire, tutelare, conservare, valorizzare e favorire la fruizione di documenti relativi ai crimini nazifascisti, è istituito un Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominato «Archivio», con sede principale a Roma e con articolazioni territoriali nei luoghi in cui vi sono testimonianze dei crimini di cui all'articolo 1.
2. Previo assenso della Fondazione di cui all'articolo 3, l'Archivio si avvale della
a) atti processuali;
b) atti parlamentari, progetti di legge, leggi, documenti di sindacato ispettivo ed ogni altro atto connesso;
c) documenti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché quelli provenienti da organismi internazionali che operano nell'ambito dei crimini contro l'umanità;
d) atti e documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, di cui alla legge 15 maggio 2003, n. 107;
e) atti di enti pubblici, di regioni, di province, di comuni e di ogni altro ente locale connesso;
f) atti del Governo centrale;
g) pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo ed ogni altra pubblicazione connessa;
h) film, cartografie, testimonianze su qualsiasi supporto, testimonianze letterarie e storico-artistiche;
i) studi e ricerche universitarie e di altre istituzioni culturali relativi ai crimini nazifascisti.
5. L'Archivio, in collaborazione con gli istituti regionali per la storia della Resistenza, si fa promotore:
a) di un progetto scientifico di raccolta di tutte le testimonianze dei sopravvissuti ai crimini nazifascisti e di ogni altro soggetto a conoscenza di tali fatti. Le università pubbliche e private hanno libero accesso al materiale raccolto per l'elaborazione di ulteriori ricerche e studi;
b) di un progetto storico e scientifico, in collaborazione con le strutture centrali e periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali, le soprintendenze, gli archivi storici dello Stato, le biblioteche statali, le università nonché le regioni, la comunità scientifica e gli enti locali, per l'individuazione dei luoghi che sono stati teatro di crimini, eccidi, massacri e uccisioni, singole o plurime, e dei luoghi di tortura e di concentramento del regime nazifascista, nonché del successivo ed eventuale utilizzo, negli organi di sicurezza dello Stato, di soggetti implicati nei suddetti crimini;
c) di un progetto didattico sul tema della memoria rivolto agli studenti delle scuole, all'interno del quale è istituito un «percorso della memoria dei crimini nazifascisti» che, attraverso l'apposizione in ciascun sito di una lapide o di un altro manufatto recante il riferimento agli orrori perpetrati, collega i diversi luoghi.
6. All'interno dell'Archivio è costituito un centro multimediale che reca una mappa multimediale e ipertestuale che evidenzia le località del «percorso della memoria dei crimini nazifascisti» di cui al comma 5, lettera c), e raccoglie, su qualsiasi supporto, materiali audiovisivi.
1. Al fine di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione delle vicende connesse ai crimini di cui all'articolo 1, è
a) gestisce l'Archivio;
b) effettua e promuove ricerche, anche presso le pubbliche amministrazioni, e studi sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;
c) raccoglie documenti e testimonianze per i fini di cui alla lettera b);
d) cura la realizzazione dell'Atlante dei crimini nazifascisti;
e) promuove ogni altra iniziativa utile alla conservazione e alla diffusione della memoria dei crimini nazifascisti.
3. Le condizioni per la consultabilità dei documenti conservati in copia presso la Fondazione sono le medesime degli originali.
4. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
5. Fanno parte del consiglio di amministrazione della Fondazione:
a) il direttore generale degli archivi di Stato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) un rappresentante del Ministero della difesa;
e) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
g) un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane;
h) un rappresentante della Federazione italiana delle associazioni partigiane;
i) un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
l) un rappresentante dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione.
7. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:
a) il contributo ordinario dello Stato;
b) eventuali contributi di soggetti pubblici e privati;
c) eventuali redditi del suo patrimonio.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i crimini di cui all'articolo 1 si intende decaduto il segreto di Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per l'istituzione dell'Archivio, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2006, quale contributo
a) quanto a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per l'istituzione dell'Archivio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri di funzionamento dell'Archivio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.